News Pubblicata il 23/03/2018

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Sostitutiva versata in ritardo: affrancamento inefficace

Per la Cassazione il versamento in ritardo della prima rata dell’imposta sostitutiva non rende efficace l’opzione



Con l’Ordinanza 5981/2017 la Corte di Cassazione, allineandosi all’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il versamento tardivo della prima/ unica rata dell’imposta sostitutiva rende inefficace l’opzione di affrancamento di valore

In particolare, nella controversia, una contribuente aveva affrancato con perizia il valore della partecipazione posseduta ma il versamento era stato effettuato dopo il termine di legge tramite l’istituto del ravvedimento operoso.
L’Agenzia disconosceva il maggior valore ai fini del calcolo della plusvalenza al momento della successiva cessione della partecipazione della contribuente. Vittoriosa sia in primo che nel secondo grado la contribuente, ricorrevano in Cassazione le Entrate. La Suprema Corte, cassando senza rinvio la sentenza pronunciata in appello, riconosceva la validità delle pretese erariali. 

In particolare, nei motivi della propria decisione la Corte di Cassazione ha sottolineato come l'opzione per la rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento dell'intero importo dell'imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata nei termini di legge.

Attenzione:

Infine, si ricorda che la Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) ha prorogato la possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni entro il 2 luglio 2018 versando un’imposta sostitutiva pari all’8% sul valore risultante da uan perizia asseverata di stima.

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Fonte: Il Sole 24 Ore



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