News Pubblicata il 07/12/2017

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Rottamazione: rata in scadenza oggi. Pubblicate le faq dell'Agenzia

Pubblicate dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione dopo le novità introdotte alla definizione agevolata dal collegato fiscale 2018



1 Non ho pagato la prima (o unica) rata di luglio, né la seconda di settembre 2017, come previsto dal Dl n. 193/2016 convertito dalla Legge n. 225/2016. Posso mettermi in regola?
Il decreto legge n. 148/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017, prevede la possibilità di rimettersi in regola con i pagamenti relativi alla definizione agevolata, la “rottamazione delle cartelle”, pagando (senza ulteriori addebiti) entro il 7 dicembre 2017:

2 Prima di pagare la rata o le rate non saldate, devo comunicarlo ad Agenzia delle entrate-Riscossione?
No, la Legge n. 172/2017 prevede che chi paga la rata o le rate relative alla definizione agevolata scadute a luglio, settembre e novembre 2017, non deve darne comunicazione ad Agenzia delle entrate-Riscossione.

3 Ho già pagato, ma non ho rispettato le scadenze previste (luglio e/o settembre 2017) nel mio piano di rateizzazione. La mia definizione agevolata è ancora valida?
La Legge n. 172/2017 ha fissato la scadenza di pagamento delle rate di luglio e settembre 2017, al prossimo 7 dicembre. Pertanto, se il contribuente ha già pagato, seppur in ritardo, la definizione agevolata è ancora valida senza ulteriori addebiti. Per non perdere i benefici previsti, dovranno essere rispettate le altre eventuali scadenze indicate nel piano di rateizzazione scelto dal contribuente al momento dell’adesione alla definizione agevolata (Modello DA-1).

4 Dopo aver pagato quanto dovuto entro il 7 dicembre, cosa succede?
Il contribuente dovrà rispettare le scadenze del suo piano di rateizzazione indicate al momento dell’adesione alla definizione agevolata. La Legge n. 172/2017 posticipa al 31 luglio 2018 la scadenza dell’eventuale quarta rata, inizialmente prevista ad aprile 2018 e lascia invariato il termine per il pagamento dell’eventuale quinta rata in scadenza al 30 settembre 2018.

5 Posso pagare le rate scadute a luglio e a settembre 2017 utilizzando i bollettini che mi erano stati inviati da Equitalia?
Sì, è possibile utilizzare i bollettini di pagamento che erano stati inviati dall’Agente della riscossione insieme alla comunicazione delle somme dovute. Restano validi anche i bollettini relativi alle eventuali rate successive, se previste dal piano di definizione agevolata. Il bollettino che riporta l’indicazione della rata in scadenza al 30 aprile 2018, può essere pagato entro il 31 luglio 2018, come previsto dalla Legge n. 172/2017.

6 Non trovo più la comunicazione delle somme dovute e i bollettini di pagamento, come posso richiederli?
Sul nostro portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it è possibile richiedere - in area pubblica, inviando anche il proprio documento di riconoscimento - la Comunicazione delle somme dovute, con i relativi bollettini di pagamento. In alternativa è possibile utilizzare l’area riservata del portale oppure rivolgersi ai nostri sportelli.

7 Dove posso pagare?
Per pagare sono disponibili i seguenti canali:

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Fonte: Agenzia delle Entrate



TAG: Pace fiscale 2023