News Pubblicata il 27/11/2017

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Cassazione 2017: niente cumulo giuridico in caso di tardivi pagamenti

Ai tardivi omessi pagamenti non si applica il cumulo giuridico ma la specifica sanzione prevista. A dirlo è la Cassazione con l'ordinanza n. 27068/2017



Con ordinanza n. 27068 la Corte di Cassazione è tornata sul punto del cumulo giuridico nell'ambito delle sanzioni tributarie.

Ricordiamo che per cumulo giuridico, secondo la disciplina dettata dall’art. 12 del D.lgs 18 dicembre 1997 n. 472, rubricato "Concorso di violazioni e violazioni continuate", si intende il meccanismo di diritto, in funzione del quale è irrogata un’unica sanzione a fronte di una pluralità di violazioni commesse da uno stesso contribuente. La sanzione in questione è quella che l’ordinamento precrive per la violazione più grave; sarà poi su questa violazione che dovranno essere operati gli incrementi di pena.

Il caso in esame ha visto, quali controparti processuali, l’Agenzia delle entrate e una società italiana che si opponeva alla prima per l’emissione di una cartella di pagamento recante iscrizione a ruolo di sanzioni ed interessi, conseguenti a tardivi versamenti dell’IVA dovuta per l’anno di imposta 2002.

La fase dell’Appello ha visto la società contribuente, soccombere rispetto all’Agenzia delle entrate, poiché i giudici avevano ritenuto che la cartella in questione fosse stata opportunamente motivata.

A seguito della presentazione del ricorso da parte della società, la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27068 del 15 novembre 2017, ha rigettato la tesi della società riguardo alla scarsità della motivazione contenuta nella cartella di pagamento, dichiarando a riguardo che:

Ma la questione di maggior rilievo legata alla pronuncia della Corte di Cassazione, riguarda certamente la questione dell’applicazione della pena che l’ordinamento ha previsto in caso di omessi versamenti; fattispecie contestata alla società. A tal riguardo la Corte, sulla base anche degli orientamenti da essa già tracciati, ha stabilito che:

Con tali precisazioni, la Corte nel rigettare il ricorso presentato dalla società, ha quindi sostenuto che nel caso di specie, in cui (lo ricordiamo) alla società erano contestati numerosi ritardi nel versamento degli importi dovuti a titolo di IVA, non è possibile ravvisarsi la continuità del reato e la conseguente commisurazione della pena mediante il sistema del cumulo giuridico. Infatti, il ritardo dei pagamenti (o l’omissione) configura di per se una violazione che ha ad oggetto un’imposta, già in precedenza liquidata dal contribuente e per la quale è prevista nell’ordinamento un’apposita e chiara disciplina sanzionatoria.

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Fonte: Fisco e Tasse



TAG: Riforma Giustizia Tributaria e Processo Telematico 2024