News Pubblicata il 10/11/2017

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Fondi pensione e Rita: chiarimenti dalla COVIP

La COVIP fornisce un’interpretazione autentica delle novità introdotte dalla “Legge sulla Concorrenza” in materia di TFR nei fondi pensione e RITA



La commissione di vigilanza sulla previdenza integrativa ha emanato la circolare del 26 ottobre 2017 che fornisce un’interpretazione autentica delle novità introdotte dalla “Legge sulla Concorrenza”.
 Il documento chiarisce come le Fonti Istitutive possono modificare, nei contratti applicati, le quote di Tfr da destinare alla previdenza complementare, confermando la facoltà di poter individuare più quote alternative di Tfr anche con quota minima zero.
In base a tale nuova previsione, una volta raggiunti gli accordi, sarà possibile, per tutti gli iscritti, sia nuovi che vecchi, poter modificare la percentuale delle quote di Tfr maturando che si devolverà al Fondo Pensione.
Altri chiarimenti riguardano la possibilità di richiedere la rendita anticipata. Tale opportunità si affianca alla RITA ma le due misure  possono essere attivate anche disgiuntamente.

La rendita temporanea, così come la Rita, consiste nell'erogazione frazionata del montante accumulato ed esula dall'obbligo di stipula di convenzioni assicurative.
La parte o l'intero che sarà oggetto di frazionamento dovrà, inoltre, essere mantenuta in gestione nel comparto più prudente del Fondo, salvo diversa indicazione dell'aderente, mentre sarà obbligo del fondo esplicitare nella documentazione gli eventuali costi applicati.
I requisiti per poter accedere alla prestazione pensionistica in via anticipata saranno:
a) aver cessato il rapporto di lavoro ed essere rimasti inoccupati per più di 24 mesi;
b) non essere distanti più di 5 o 10 anni (a seconda di quanto indicato negli Statuti e nei Regolamenti dei Fondi pensione) dalla maturazione dei requisiti per l'accesso alle prestazione nel regime obbligatorio;
c) aver maturato almeno 5 anni di iscrizione al Fondo pensione.
La RITA, invece, può essere richiesta da chi ha diritto all'APE, ovvero i lavoratori cui mancano al massimo 3 anni e 7 mesi alla pensione di vecchiaia, con almeno 20 anni di contributi versati.
Per essere operative tutte queste novità dovranno essere recepite negli statuti e nei regolamenti dei Fondi Pensione.

Fonte: Fisco e Tasse



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