News Pubblicata il 24/10/2017

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Licenziamento per furto di caramelle: ok in Cassazione

E' legittimo il licenziamento per furto di beni anche di scarsissimo valore. Nel caso specifico altri aspetti minano il legame di fiducia con il lavoratore. Sentenza Cassazione n. 24014 2017



 In tema di licenziamento per giusta causa, la proporzione tra modesta entità del fatto e sanzione disciplinare  si puo valutare non  in riferimento  allo scarso valore dei beni ma  piuttosto alla gravita del fatto oggettivo,  come "sintomo"  rispetto ai futuri comportamenti del lavoratore e, quindi, alla fiducia che nello stesso può nutrire l'azienda. Nella sentenza 24014 del 12 ottobre scorso, sulla base di questo principio,  la  Cassazione conferma  il licenziamento del lavoratore addetto ad un supermercato che aveva tentato di sottrarre dei pacchetti di caramelle per meno di dieci euro. La valutazione , in capo al giudice di  merito , infatti, va sempre fatta su tutte le circostanze del fatto concreto e non solo sul valore economico dei beni sottratti . 

I fatti:  Il lavoratore era stato licenziato dalla società di grande distribuzione  in cui lavorava come addetto al rifornimento degli scaffali in quanto :

I giudici della Cassazione hanno rigettato il ricorso e, quindi, hanno condiviso il giudizio di gravità della condotta contestata e di proporzionalità della sanzione espulsiva, formulato dalla Corte territoriale.

Nella sentenza si riaffermano i  principi ormai consolidati dall’orientamento giurisprudenziale di legittimità primo fra tutti il fatto che la valutazione in ordine alla ricorrenza della giusta causa e al giudizio di proporzionalità della sanzione espulsiva deve essere operata con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla utilità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, al nocumento eventualmente arrecato, alla portata soggettiva dei fatti stessi, ossia alle circostanze del loro verificarsi, ai motivi e all'intensità dell'elemento intenzionale o di quello colposo.
 

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Fonte: Corte di Cassazione



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