News Pubblicata il 03/10/2017

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Visite fiscali: in Gazzetta il decreto per le convenzioni medici-INPS

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto per le convenzioni tra medici e INPS per lo svolgimento delle visite fiscali per le assenze per malattia



Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ed il Ministero della Salute, ha emanato il Decreto 2 agosto 2017, pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2017 .

Il decreto contiene  l’atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni tra l’INPS e le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale per lo svolgimento deg.i accertamenti medico-legali sui lavoratori dipendenti pubblici e privati assenti per malattia.
 

Si prevede che le convenzioni vengano stipulate previo accordo con le organzaioni di categoria piu rappresentative a livello nazionale

Si specifica che per  tutte  le  funzioni  di   accertamentomedico-legali sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti,  comprese  le  attivita'  ambulatoriali si farà ricorso prioritaria mente  ai  medici  iscritti nelle liste di cui all'art. 4, comma  10-bis,  del  decreto-legge  31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30 ottobre  2013,  n.  125,   inerenti  alle  medesime funzioni.

 Inoltre dovranno essere previste e procedure selettive pubbliche  e  trasparenti,  in cui valorizzare   con  apposito punteggio la professionalita' maturata dalle  seguenti  categorie  di medici:

      1. Medici iscritti nelle liste dei  medici  di  controllo  INPS successivamente al 31 dicembre 2007 purche' in servizio alla data del 31 dicembre 2016;
      2. Medici che svolgono analoga attivita' presso le  AASSLL,  in regime libero professionale purche' in  servizio  alla  data  del  30 ottobre 2013 e che erano gia' incaricati alla data  del  31  dicembre 2007
      3.  Medici  che  prestano  attualmente  o  che  hanno  prestato servizio presso l'INPS in qualita' di  medici  convenzionati  esterni per un periodo non inferiore a 36 mesi anche non  continuativi  negli  ultimi cinque anni dall'entrata in vigore della convenzione.

La convenzione avrà durata triennale e  prevede un rapporto convenzionale su base oraria, individuando il monte ore di impegno settimanale, tra un  minimo  ed  un  massimo. 

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Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali



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