News Pubblicata il 29/09/2017

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Assicurazione professionale: coperta l'attività di studio

Per la Cassazione l'assicurazione professionale deve rispondere anche dei danni causati dall'organizzazione che fa capo al commercialista



Improtante sentenza della Corte di Cassazione  n. 22339 2017 ha statuito che i danni causati al cliente dall'attività del commercialista anche non connessi alla sua attività professionale ma all'operato dei suoi collaboratori rientrano nella competenza della societa assicuratrice. Non solo: la coperatura  deve essere riconosciuta anche nel caso il responsabile non possa essere indicato e quindi non si possa verificare il suo inserimento  nella polizza.

Il caso riguardava il mancato ritiro (o lo smarrimento) di una raccomandata indirizzata a un cliente domiciliato in studio,  nella quale si comunicava la cessione di un debito della società a  un altro soggetto . La società aveva citato il commercialista perche aveva dovuta pagare tale debito ad entrambi i creditori . Il commercialista  si opponeva al rimborso,  chiedendo  a sua volta  l'applicazione della polizza assicurativa .

Il tribunale rigettava l'istanza della società mentre per  la Corte di appello la polizza assicurativa non poteva essere applicata perche copriva  l'attività del professionista e di alcuni collaboratori indicati espressamente, ma non poteva verificare il nominativo del  responsabile .

La Cassazione invece ha dato ragione al professionista che di fatto  si era assunto  in prima persona la responsabilità dell'accaduto per la propria  scarsa diligenza nell'organizzazione dello studio.

La Cassazione afferma che  per l'operatività della polizza di assicurazione professionale non è importante  che il danno sia stato causato direttamente dal professionista o da un suo specifico delegato, ma è sufficiente una responsabilità indiretta , di gestione organizzativa. Infatti  la previsione di ampliamento della copertura anche ai collaboratori è proprio  indirizzata ad ampliare il numero dei soggetti di cui l'assicurazione deve rispondere  e non va limitata ai soggetti specificamente indicati.

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Fonte: Corte di Cassazione



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