News Pubblicata il 26/09/2017

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Intrastat 2018: semplificazione negli elenchi riepilogativi

Abolizioni INTRA trimestrali, valenza solo statistica INTRA mensili, innalzamento della soglia a 200.000 euro per l'acquisto di beni e 100.000 per l'acquisto di servizi



Il provvedimento pubblicato ieri dall'Agenzia delle Entrate, prevede che vengano definite significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi di cui al primo periodo del comma 6 del medesimo articolo 50. Le misure di semplificazione devono essere finalizzate a garantire anche la qualità e completezza delle informazioni statistiche richieste dai regolamenti dell'Unione europea e ad evitare duplicazioni prevedendo, in particolare, che il numero dei soggetti obbligati all'invio degli elenchi riepilogativi sia ridotto al minimo, diminuendo la platea complessiva dei soggetti interessati e comunque con obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa dell'Unione europea. Il provvedimento persegue detti obiettivi attraverso le seguenti misure:

Il complesso degli interventi relativi agli Intrastat sugli acquisti di beni e servizi determina una sensibile riduzione del numero dei contribuenti coinvolti dall’obbligo di comunicazione degli elenchi riepilogativi.
Le informazioni di rilievo statistico correlate agli acquisti intracomunitari di beni e servizi da parte dei soggetti “trimestrali”, per i quali è stato eliminato l’obbligo di
presentazione degli Intrastat, sono ricavate dalla “comunicazione dati fattura”, obbligatoriamente prevista dall’art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero dalle fatture elettroniche trasmesse telematicamente ai sensi dell’articolo 1 del d.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127.
L’Agenzia delle Entrate metterà tali informazioni a disposizione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e, per fini statistici, dell’ISTAT e della Banca d’Italia, con frequenza coerente con quella di acquisizione delle comunicazioni dei dati delle fatture ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.
Il nuovo sistema richiede evidentemente che la verifica in ordine al superamento della soglia sia effettuata distintamente per ogni categoria di operazioni. Le soglie operano in ogni caso in maniera indipendente: il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni (ad esempio, se nel corso di un trimestre un soggetto passivo ha realizzato acquisti intracomunitari di beni pari a 300.000 euro e, nel medesimo periodo, ha ricevuto servizi intracomunitari per 10.000 euro, sarà tenuto a presentare mensilmente l’elenco riepilogativo dei soli acquisti intracomunitari di beni, e non quello dei servizi intracomunitari ricevuti).
Attenzioni: le disposizioni del presente provvedimento si applicano agli elenchi riepilogativi con periodo di riferimento decorrente dal 1°gennaio 2018.

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Fonte: Agenzia delle Entrate


1 FILE ALLEGATO:
Provvedimento Agenzia delle Entrate del 25.09.2017 n.190499

TAG: Operazioni Intra ed extra comunitarie