News Pubblicata il 21/09/2017

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Pensione: non ricalcolabili i periodi già liquidati

La Cassazione n. 21057/2017 afferma che per il ricalcolo della pensione con sistema contributivo non si possono considerare i periodi per i quali l'assegno sia già stato liquidato



Nella sentenza  della Cassazione lavoro  n. 21057 del 11 Settembre 2017  si ribadisce che  le anzianità contributive da considerare  per il calcolo dell'assegno sono quelle che non hanno ancora dato origine al trattamento pensionistico, in quanto la norma si riferisce espressamente  ai 'lavoratori iscritti' e non già ai pensionati. e,  in applicazione del criterio di interpretazione letterale, non  hanno rilievo  quei periodi di anzianità contributiva in relazione ai quali sia stato già liquidato il relativo trattamento pensionistico.

Il caso di specie riguardava la domanda di un lavoratore tesa ad ottenere la riliquidazione della pensione di cui fruiva dal primo agosto 2004 nella Gestione Separata, sempre con il calcolo in regime contributivo, per il conteggio anche di  657 contributi versati presso il Fondo pensioni dipendenti .

La Corte territoriale aveva accolto il ricorso in quanto anche dopo il pensionamento aveva continuato a lavorare ed a versare i contributi nella Gestione separata, dunque, doveva considerarsi "lavoratore" ai fini dell'applicabilità dell'opzione per il  sistema integralmente contributivo (l. n. 335 del 1995).

I giudici della Cassazione hanno invece accolto il ricorso dell'INPS facendo riferimento proprio alla nozione di "lavoratori" dell’art 1 della L. 335/1995,  per la quale le anzianità contributive considerate  sono quelle che non hanno ancora dato origine al trattamento pensionistico, riferendosi espressamente dette disposizioni ai "lavoratori iscritti" e non già ai pensionati. Ne discende che  non  sono rilevanti quei periodi di anzianità contributiva  per i  quali sia stato già liquidato il relativo trattamento pensionistico. 

Il che è del resto conforme alla ratio  della legge  di garantire un passaggio graduale dal previgente sistema retributivo a quello contributivo    e  che non aveva motivo di riferirsi a quelle posizioni previdenziali che, già anteriormente alla riforma,  godevano di un  distinto trattamento pensionistico.

Per approfondire scarica il commento completo con il testo integrale della sentenza: "Anzianità contributiva e L. 335/1995".

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Fonte: Corte di Cassazione



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