News Pubblicata il 22/06/2017

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Contratto di rete agricolo 2017: chiariti gli aspetti fiscali

Aspetti IVA e delle imposte dirette sul contratto di rete agricolo nella Risoluzione dell'Agenzia di ieri



Con la Risoluzione 75/e di ieri,l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento tributario ai fini dell’IVA e delle imposte dirette del contratto di rete agricolo.  Com'è noto, con il DL 5/2009 è stato introdotto nel nostro ordinamento il contratto di rete, che è stato più volte modificaro per potenziarne l’attrattività e favorirne la diffusione. Una delle modifiche è contenuta nell'articolo 1-bis, comma 3, del DL 91/2017 in base al quale per le PMI imprese agricole, i contratti di rete formati da imprese agricole singole ed associate, la produzione agricola derivante dall’esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, può essere divisa fra i contraenti in natura con l’attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete.

Nel rispondere l'Agenzia ha ricordato che con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso.”.

Il contratto di rete “agricolo” riguarda:


Dalla lettura della norma e sulla base dei chiarimenti offerti dalMIPAAF (Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali) la caratteristica del contratto di rete agricolo è l’acquisto a titolo originario della produzione agricola da parte delle imprese partecipanti alla rete, schema contrattuale che prevede la divisione in natura della produzione a titolo originario.

Sul punto, l’Agenzia precisa che l’acquisto a titolo originario della produzione agricola (elemento che, come si dirà tra breve, assume una rilevanza fiscale decisiva) è subordinato al ricorrere delle seguenti condizioni:

Per quanto riguarda l'Iva, solo in presenza delle condizioni di cui sopra, la ripartizione della produzione agricola tra le imprese partecipanti alla rete, in quanto divisione in natura dei prodotti a titolo originario non produce effetti traslativi tra le imprese stesse e, di conseguenza, non assume rilevanza ai fini Iva.
 Se oltre al contratto di rete agricolo, le imprese dovessero decidere di istituire anche una rete finalizzata alla successiva cessione a terzi dei prodotti conferendo a una capofila il mandato a vendere, per tali cessioni troverebbero applicazione le regole ordinarie di determinazione dell’Iva. La capofila, invece, al ricorrere delle condizioni richieste, potrà applicare il regime speciale (e le relative percentuali di compensazione) solo per le cessioni dei propri prodotti.

Dal punto di vista delle imposte dirette, invece, l’Agenzia sostiene che il contratto di rete agricolo realizza una fattispecie assimilabile alla conduzione associata e pertanto per determinare il reddito agrario da imputare a ciascuna impresa per la quota di propria spettanza, è necessario individuare un criterio di calcolo che tenga conto del reddito agrario di ogni terreno utilizzato per l’attività comune. A tal proposito, l’Agenzia ritiene che un criterio ragionevole sia quello che prevede la sommatoria dei redditi agrari dei singoli terreni messi in comune e la sua successiva ripartizione tra le imprese della rete, in base alle rispettive quote previste dal contratto.

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Fonte: Fisco Oggi


1 FILE ALLEGATO:
Risoluzione 75 del 21.06.2017

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