News Pubblicata il 14/06/2017

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Welfare aziendale non applicabile la normativa sul Durc

Welfare aziendale: le novità dal Forum Lavoro e Fiscale della Fondazione Studi consulenti del lavoro su Durc e rappresentatività di contratti e accordi



La Fondazione dei Consulenti del Lavoro ha pubblicato, in data 9 giugno 2017, un approfondimento dal titolo: “Welfare aziendale: le novità emerse dal 15° Forum Lavoro e Fiscale“, che si è tenuto a parma nello scorso mese di maggio,  alla presenza di molti esperti e funzionari ministeriali e dell'INPS.

Allo specifico quesito se l’erogazione di trattamenti di welfare sia subordinata al rispetto dell’art. 1, comma 1175, della Legge 296/2006 ivi compreso il possesso del Durc regolare, l'INL  ha formulato la seguente risposta:  Il regime fiscale/contributivo previsto per  il welfare aziendale non appare, quindi, correlato al rispetto delle condizioni di cui all’art.1, comma 1175, della L. n.296/06, relativo all'obbligo del DURC  , introdotto con altre finalità. Naturalmente la parola spetta al Ministero del Lavoro e  delle Politiche Sociali, non trattandosi di materia di competenza specifica dell’Ispettorato nazionale”.

Inoltre è stato chiesto se la stipula di accordi o contratti per l’erogazione di trattamenti di welfare, così come previsto dall’art. 51, comma 2, lettera f) del Tuir deve avvenire con le organizzazioni sindacali di cui all’art. 51 del D.Lgs. n.81/2015. In risposta, il Ministero chiarisce che la Legge di bilancio 2017 al comma 162 prevede che “Le  disposizioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi,  (..)  si applicano anche alle opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico, in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale”, senza far riferimento a valori di rappresentatività delle organizzazioni stipulanti gli accordi.

Si deve però tenere conto anche dell’art.1, comma 1, del D.L. n.338/89, conv. con L. n.389/89 (La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo) ed alla interpretazione autentica di cui alla L.  n. 549 1999, secondo la quale il citato art.1, del D.L. n.338/89 si interpreta nel senso  che “in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria”.  

L'approfondamento della Fondazione studi conclude quindi che   i contratti legittimati a definire la base imponibile, anche ai fini della sottrazione dei trattamenti welfare dal suo calcolo, sembrano quelli identificati dall’art.51 del D.Lgs. n.81/15. 

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Fonte: Fondazione Studi Consulenti del Lavoro



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