News Pubblicata il 12/06/2017

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Svalutazione crediti 2017 nella Risoluzione dell'Agenzia

Per stabilire quando la deduzione non è ammessa, il 5% del valore nominale o di acquisizione va confrontato con il totale delle svalutazioni e degli accantonamenti “dedotti “



Con la Risoluzione 65/E 08.06.2017  l'Agenzia ha risposto ad un interpello sulla svalutazione dei crediti prevista all'articolo 106 TUIR (Dpr 917/86). Nel quesito l'istante, società IAS ADOPTER, valuta periodicamente i propri crediti e poi iscrive la svalutazione a conto economico, ha chiesto all'Agenzia se: 

  1. il limite del 5% del valore nominale dei crediti vada raffrontato con l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti (e non già con l’ammontare complessivo del fondo civilistico iscritto in bilancio)”;
  2. ove alla fine dell’esercizio il fondo svalutazione crediti dedotto sia superiore al 5% del valore nominale o di acquisto dei crediti risultanti in bilancio debba operare una variazione in aumento in dichiarazione per riprendere a tassazione tutti gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti effettuati nell’esercizio medesimo o se debba effettuare una variazione in aumento solo per la quota parte degli accantonamenti deducibili, al netto degli utilizzi che hanno portato il fondo ad eccedere il limite del 5%.

L'Agenzia delle Entrate nel rispondere ha chiarito che, in linea generale, appare opportuno evidenziare che i crediti rappresentano il diritto a ricevere un determinato ammontare sulla base di un contratto o di altra fonte prevista per legge e, come tali, soggiacciono al rischio di inesigibilità da parte del debitore. La discrezionalità che caratterizza le vicende che interessano i crediti, sia in fase di valutazione che di gestione e realizzo, ha indotto il legislatore tributario a introdurre disposizioni specifiche che disciplinano il trattamento fiscale dei componenti negativi che ne scaturiscono. Tali disposizioni sono contenute negli articoli 101, comma 5, e 106 del TUIR e trovano la loro ratio nell’esigenza di introdurre maggiori condizioni di certezza nella determinazione del reddito imponibile, in un ambito caratterizzato da forti elementi di opinabilità. In definitiva, la svalutazione fiscalmente ammessa si determina secondo un criterio forfettario riferito all’insieme dei crediti iscritti in bilancio, senza alcuna indagine sul grado di esigibilità di ciascuno di essi; per effetto della forfetizzazione ivi prevista, la norma determina la configurazione di un “fondo fiscale” formato da tutte le svalutazioni e gli accantonamenti dedotti ai sensi dell’articolo 106 del TUIR. Pertanto:

  1. il confronto con il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti - necessario per stabilire quando la deduzione fiscale della svalutazione non è più ammessa - deve essere effettuato con il totale delle svalutazioni e degli accantonamenti “dedotti” e non con quelli complessivamente imputati in bilancio;
  2. se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti, concorre a formare il reddito dell'esercizio l'eccedenza e non tutti gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti effettuati nell’esercizio medesimo.

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Fonte: Fisco e Tasse


1 FILE ALLEGATO:
Risoluzione 65 08.06.2017

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