News Pubblicata il 24/04/2017

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Trasfertismo e retroattività: chiesto il parere della Cassazione S.U

Sulla retroattività delle nuove norme sul trasfertismo la sezione Lavoro della Cassazione chiede il parere delle Sezioni Unite



Con l’ordinanza n. 9731 del 18 aprile 2017, la sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha  richiesto il parere delle Sezioni Unite  in materia di retroattività delle norme sul trasfertismo . Con l'art. 7-quinquies del recente D.L. n. 193/2016 il Legislatore ha fornito l’interpretazione autentica ( generalmente considerata retroattiva) del comma 6 dell’art. 51 del Tuir concernente l'istituto del trasfertismo, per il quale  “le indennità e le maggiorazioni d retribuzione assegnate ai lavoratori cosiddetti trasfertisti, tenuti cioè per contratto a svolgere "attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi", concorrono a formare il reddito nella misura del 50% .

Questo il nuovo testo  in esame:

“il comma 6 dell’art. 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:
a) la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione
in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

L' interpretazione giurisprudenziale maggiritaria della Cassazione, fatta propria dagli organi di vigilanza dell’INPS e del Ministero del Lavoro, riconduce al trasfertismo molte indennità e compensi economici dati a titolo di trasferta,   con una incidenza contributiva e previdenziale pari al 50%,  ma dall'entrata in  vigore della norma ( 2 dicembre 2016)  l'applicazione diventa possibile solo se si verificano tutte le 3 condizioni sopra descritte .
Secondo la Sezione lavoro la dizione  specifica della norma  dovrebbe riferirsi al futuro, senza valore retroattivo. L'applicazione retroattiva o meno è di grande rilevanza per molte cause pendenti . Si attende quindi il parere delle Sezioni Unite.

Per approfondire il tema vedi "Trasfertismo e trasferta dopo il DL n. 193-2016: sintesi e caso pratico"  di C. Vivenzi, nella Circolare del lavoro n. 8 del .3.3.2017

 

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Fonte: Corte di Cassazione



TAG: Lavoro Dipendente La rubrica del lavoro