News Pubblicata il 15/02/2017

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IVA 5% 2017: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate su Basilico rosmarino salvia

L'Iva al 5 per cento si applica anche a basilico, rosmarino e salvia: a chiarirlo la risoluzione 18 del 14 febbraio 2017



Con la risoluzione n. 18/e del 14.02.2017 l'Agenzia delle Entrate ha fornito una consulenza giuridica in merito all’applicabilità dell’aliquota IVA del 5 per cento prevista dal n. 1-bis) della Tabella A, parte II-bis, allegata al d.P.R. 633/72  per “basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a rametti o sgranato, destinati all’alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia”, anche ai seguenti prodotti:

Nel rispondere l'Agenzia ha chiarito che per giungere alla corretta classificazione doganale dei prodotti in questione, l’Agenzia delle Dogane ha fatto riferimento alle Regole generali per l’interpretazione della Nomenclatura Combinata e, in particolare, ha classificato basilico, rosmarino, salvia ed origano freschi o surgelati, nell’ambito del Capitolo 12 della Tariffa Doganale, “Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi”.

Chiarisce l’Agenzia delle Dogane che “il fatto che questi prodotti siano surgelati non ne modifica la classificazione in quanto il procedimento tecnologico di surgelazione non altera le caratteristiche dei prodotti. Inoltre, anche il basilico surgelato con aggiunta di olio può essere classificato in tale voce, in quanto l’aggiunta di una piccola quantità d’olio di semi di girasole (massimo 3 %) non ha alcuna funzione di condimento, bensì serve come anti agglomerante ed ha lo scopo di mantenere disgregate le piccole foglie e serve a mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche di sapore e colore”.

Per quanto concerne l’esatta individuazione dell’aliquota IVA applicabile alla commercializzazione dei prodotti in questione, si rileva che il n. 1-bis) della Tabella A, parte II-bis, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 5 % per “basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a rametti o sgranato, destinati all’alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia”. Pertanto alle cessioni dei prodotti in questione (basilico, rosmarino e salvia surgelati; basilico oliato surgelato; origano a rametti o sgranato), si renda applicabile l’aliquota IVA del 5 % secondo quanto previsto dalla voce n. 1-bis) della Tabella A, parte II-bis, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972

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Fonte: Fisco e Tasse


1 FILE ALLEGATO:
Risoluzione 18 del 14 febbraio 2017

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