News Pubblicata il 17/11/2016

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Formazione di marittimi abilitati ai mezzi di salvataggio

Pubblicato in G.U. il decreto MIT che disciplina la formazione certificata per l'abilitazione dei marittimi per i mezzi di salvataggio



Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con Decreto ministeriale 25 ottobre 2016, pubblicato nella G.U. 12 novembre 2016, n. 265, istituisce la disciplina dell'addestramento teorico-pratico per la certificazione di marittimo abilitato per mezzi di salvataggio (diversi dai battelli di emergenza veloci).
Per conseguire il certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio, occorrono i seguenti requisiti:
a) aver compiuto 18 anni;
b) appartenere al personale marittimo;
c) essere in possesso dell'attestato di addestramento del corso Sopravvivenza e salvataggio, in corso di validità, in conformità a quanto previsto dalla tabella A-VI/1-1 del Codice STCW;
d) aver effettuato almeno sei mesi di navigazione su unità soggette al campo di applicazione della Convenzione STCW o aver effettuato le funzioni equivalenti di cui al decreto ministeriale 1° marzo 2016;
e) aver svolto con esito favorevole il corso di addestramento teorico-pratico, in conformità agli standard di competenza di cui alla Sezione A-VI/2 ed alla Tabella AVI/2-1 del codice STCW.
Il corso di addestramento teorico-pratico deve avere  una durata non inferiore alle 26 ore. Al corso di addestramento possono essere ammessi candidati in numero non superiore a 20 e, comunque, non superiore al numero massimo ammissibile in base alle dimensioni dell'aula a tale scopo autorizzata, al numero degli istruttori e delle attrezzature disponibili.

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Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti


1 FILE ALLEGATO:
Ministero trasporti DM 25102016 marittimi

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