News Pubblicata il 09/11/2016

Tempo di lettura: 2 minuti

Visto infedele: da rettificare entro giovedì 10 novembre

Chi ha prestato l’assistenza fiscale per il 730 deve rettificare il visto infedele entro il 10 novembre per non versare imposte e interessi



Caf e i professionisti che prestano assistenza fiscale e appongono il visto di conformità rispondono anche di eventuali incongruenze emerse dai controlli automatizzati e formali, tranne nel caso in cui le violazioni non siano attribuibili a comportamenti dolosi o gravemente colposi dei contribuenti stessi (ad esempio, produzione di documenti contraffatti per fruire di vantaggi fiscali).
In generale, quindi, nel caso di dichiarazione provvista di visto infedele, sarà il CAF o il commercialista a cui è sfuggito l’errore a dover versare l’imposta, la sanzione del 30% e gli interessi. Infatti gli intermediari, con il loro “sigillo”, certificano l’esattezza dei dati inseriti (compresi quelli precompilati) rispetto alla documentazione presentata dal contribuente.

Il problema può essere risolto con una dichiarazione rettificativa del contribuente che deve essere trasmessa entro il 10 novembre dell’anno in cui è stata prestata l’assistenza fiscale. In questo modo:


 Cosa devono fare CAF e professionisti?

CAF e professionisti devono invitare il contribuente a presentare un’altra dichiarazione dei redditi con i dati corretti e comprensiva di quelli originariamente comunicati e non modificati. La nuova dichiarazione chiama, necessariamente, un nuovo prospetto di liquidazione 730-3, nel quale chi presta assistenza dovrà barrare la casella “730 rettificativo” ovvero, se il contribuente non acconsente alla modifica, la casella “Comunicazione dati rettificati Caf o professionista”. In particolare, in quest’ultima ipotesi, gli intermediari devono anche:

La legge di stabilità per il 2016 ha specificato che il Caf a cui si è rivolto il cittadino per l’assistenza fiscale è obbligato, in solido con il diretto responsabile del visto infedele, al pagamento di tutte le somme dovute all’ente impositore per la trasgressione. La sanzione per il visto infedele va versata tramite modello F24, esponendo il codice tributo “8925”.

Abbonati alla Circolare settimanale per lo studio: In un colpo d’occhio, tutte le novità del momento, soprattutto fiscali, con attenzione particolare alle scadenze e agli adempimenti che sono sul tavolo del professionista.In formato word consente la personalizzazione e l'invio alla propria clientela.

Fonte: Fisco Oggi



TAG: Dichiarazione 730/2024: novità