News Pubblicata il 18/10/2016

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Dimissioni telematiche: la revoca delle comunicazioni dopo lo stop

Istruzioni sulle dimissioni volontarie o risoluzioni consensuali inviate per mail a seguito del recente black out della procedura online. Per la revoca necessario ripresentare la comunicazione online



Sul sito del Ministero del lavoro un Comunicato fornisce istruzioni per la revoca delle  dimissioni inviate via mail  nel periodo d'indisponibilità del portale ClicLavoro (dal 3 al 10 ottobre 2016) per problemi informatici.  In pratica è necessario ripresentare le dimissioni con la procedura online sul portale dedicato, per poi utilizzare la revoca sempre con modalità telematiche 

In particolare per la revoca di dimissioni volontarie comunicate per e -mail  è necessario entrare nel portale Cliclavoro.it, alla sezione Dimissioni Volontarie  e inserire le dimissioni nel sistema compilando il modulo con tutti i dati richiesti e spuntando il campo "Inviata per e-mail", per segnalare che quanto si sta comunicando è stato già trasmesso via e-mail nel periodo 5 – 10 ottobre 2016.
Il modulo va salvato e  trasmesso all'azienda e alla DTL competente, come di consueto.  Solo a  questo punto sarà possibile revocare la dimissione inserita, con le consuete modalità ovvero selezionando il tasto "revoca". Anche questa comunicazione verrà trasmessa all'azienda e alla DTL competente.
Giova ricordare che la procedura obbligatoria telematica per presentare le dimissioni volontarie o la risoluzione consensuale è entrata in vigore il 12 marzo 2016 a seguito del decreto attuativo del Jobs Act n. 151-2015 ed è stata illustrata in dettagli nel dm 15.12.2016.  Restano fuori dal campo di applicazione della norma, il lavoro domestico, le dimissioni e la risoluzione consensuale disposta nelle sedi conciliative indicate nell'art. 2113 c.c., 4° comma e nelle Commissioni di certificazione
Il lavoratore puo attivarla da solo o attraverso  intermediario abilitato che puo essere un consulente del lavoro, un patronato o organizzazione sindacale un ente bilaterale e le commissioni di certificazione della Direzione territoriale del lavoro competente.
 In caso di dubbi o difficltà è sempre il servizio informazioni all'indirizzo:  dimissionivolontarie@lavoro.gov.it.

Fonte: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale



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