News Pubblicata il 04/10/2016

Supercondominio, solo i condomini possono revocare l'amministratore

L'amministratore può essere revocato solo dalla maggioranza dei condòmini e non dai loro rappresentanti: a chiarirlo è il tribunale di Milano



Con la sentenza n. 9844 del 30 agosto 2016, il Tribunale di Milano ha ritenuto nulla la delibera con cui i rappresentanti dei plessi di un supercondominio revocavano l’amministratore in carica nominandone un altro in sua vece.
In particolare, per i giudici milanesi, la legge 220/2012 ha previsto che per i super condomini con più di 60 unità immobiliari ci sia una particolare forma di composizione dell’assemblea in cui i soli rappresentanti di ogni condominio hanno il diritto di deliberare su:

Dal momento che tra le attività che possono svolgere i rappresentanti non è espressamente prevista la revoca dell'amministratore, essi non possono farla in quanto è un atto di natura straordinaria, e come tale va deliberato dalla maggioranza dei condomini rappresentanti almeno la metà del valore millesimale dell’edificio.
Il problema è l’incongruità normativa, in quando i condomini possono revocare l’amministratore ma non nominarlo, mentre i rappresentanti possono nominarlo ma non revocarlo; con conseguente stallo nella gestione del super condominio.

Per approfondire le novità introdotte dalla riforma del condominio, ti segnaliamo il Pacchetto Condominio (E-book) News e risposte a quesiti contenente 4 utili ebook in pdf:

  1. Le nuove regole del Condominio (E-Book)
  2. Condominio - 200 Risposte a quesiti dopo la riforma (E-Book)
  3. Il condomino che non paga e il recupero del credito (eBook in pdf)
  4. Il Condominio senza amministratore (eBook in pdf)

Fonte: Il Sole 24 Ore


1 FILE ALLEGATO:
Tribunale Milano sentenza n.9488 del 2016

TAG: Il condominio 2024 Giurisprudenza