News Pubblicata il 02/09/2016

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Raccoglitori occasionali di tartufi: la nuova disciplina dopo la L.122/2016

La Legge europea 2016 ha modificato il trattamento fiscale per i raccoglitori occasionali di tartufi sia ai fini IVA che delle imposte sui redditi. Le modifiche sono in vigore dal 1 gennaio 2017.



Sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 28 luglio 2016, è stata pubblicata la Legge 122/2016-Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016.

Tale legge contiene alcune modifiche tributarie che l'Italia deve seguire, tra questa è stata modificata la disciplina per i raccoglitori occasionali di tartufi. Le modifiche, in vigore dal 1 gennaio 2017, sono contenute nell'articolo 29- Modifiche al trattamento fiscale delle attivita' di raccolta dei tartufi. Caso EU Pilot 8123/15/TAXU. Di seguito le novità ai fini IVA e delle imposte sui redditi.

Modifiche ai fini IVA:

Modifiche ai fini delle imposte dirette:

Nel D.P.R 600/73-Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi è stato inserito il nuovo articolo 25-quater: Ritenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi.

In particolare è stato previsto che ai compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini IVA, in relazione alle cessioni di tartufi, si deve applicare una ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa. La suddetta ritenuta si applica un aliquota fissata dall'articolo 11 del TUIR (DPR 917/86) per il primo scaglione di reddito (23%) ed e' commisurata all'ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22% a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito.

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Fonte: Fisco e Tasse



TAG: Agricoltura e pesca 2023