La Corte d’appello di Napoli con la sentenza 1473 del 26 aprile 2016 ha fornito un interessante chiarimento sul pagamento di corrispettivi nel contratto di affitto. Il caso è stato il seguente:
In primo grado i giudici hanno ritenuto risolto il contratto per effetto della comune volontà dei contraenti, rinvenuta:
Proposto appello, anche i giudici di secondo grado hanno ritenuto risolto il contratto. In particolare, la Corte ha chiarito che la consegna del bene al conduttore costituisce la prestazione fondamentale a cui è tenuto il locatore per attuare il diritto al godimento del bene. Pertanto, solo a seguito della sua consegna sorge l’obbligo del conduttore di versare il corrispettivo del contratto.
Il diritto al corrispettivo è legato alla possibilità di godimento dell'immobile, e non matura nemmeno se il contratto è stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate.
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