News Pubblicata il 25/07/2016

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Sospensione feriale dei termini processuali dal 1° al 31 agosto

Come di consueto, anche quest'anno dal 1° agosto scatterà la sospensione dei termini processuali per il periodo feriale, sia per le giurisdizioni ordinarie e amministrative che per il processo tributario



Sta per scattare anche quest'anno la consueta pausa estiva per il processo civile, amministrativo e tributario, come previsto dall'art. 1, comma 1, della Legge n. 742/1969, che già dall'anno scorso è passata da 46 a 31 giorni, ovvero dal 1° al 31 agosto 2016, con ripresa della decorrenza dei termini dal 1° settembre.

Durante il periodo di sospensione le scadenze processuali si interrompono, senza che possano essere invocati gli istituti della decadenza e della prescrizione dei termini, la pausa estiva per i termini del processo determina così un sostanziale allungamento delle scadenze entro le quali le parti in giudizio possono procedere al deposito di atti e documenti, naturalmente, i termini “congelati” riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Se l’inizio del decorso dei termini processuali cade durante il periodo di sospensione feriale, i termini iniziano a decorrere alla fine del periodo di sospensione e cioè dal 1° settembre, vediamo un esempio per chiarire meglio:

Un avviso di accertamento di valore non superiore a € 20.000 viene notificato il 20 agosto 2016.
Il contribuente dovrà presentare istanza di reclamo/mediazione entro 60 giorni dalla data della notifica. Considerato che la data della notifica cade in pieno periodo di sospensione feriale dei termini processuali, i 60 giorni di tempo decorrono dal 01.09.2016, quindi l’istanza dovrà essere presentata entro il 30 ottobre 2016.
Il conteggio dei giorni dell'esempio (escluso il giorno iniziale ed incluso il giorno finale):

Fonte: Fisco e Tasse



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