News Pubblicata il 29/06/2016

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Contributi casse edili e Cassazione

Cassazione 12425 2016: la contribuzione alle casse Edili va calcolata sulla retribuzione per l'orario di lavoro minimo stabilito dai CCNL e rientra nell'imponibile



La Cassazione civile. sez. lav., nella sentenza del 16-06-2016, n. 12425 ha ribadito che l'art. 29 d.l. 23/6/1995 n. 244, così recita: "I datori di lavoro esercenti attività edile anche se in economia operanti sul territorio nazionale, individuati dai codici ISTAT 1991, dal 45.1 al 45.45.2, sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalie organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dal relativi contratti Integrativi territoriali di attuazione, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili. Altri eventi potranno essere Individuati con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali predette. Restano ferme le disposizioni in materia di retribuzione imponibile dettate dalla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12,  in materia di minimali di retribuzione ai fini contributivi e  L. 7 dicembre 1989, n. 389. Nella retribuzione imponibile di cui a quest'ultima norma rientrano  anche gli accantonamenti e le contribuzioni alle casse edili". Detta norma determina la retribuzione sulla quale si calcolano i contributi, stabilendo, a fini antielusivi,  che si considera la "retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dal contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione". La finalità è chiaramente antielusiva.

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Fonte: Corte di Cassazione



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