News Pubblicata il 02/05/2016

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Versamenti delle somme dovute a seguito di controlli: chiarimenti dalle Entrate

La circolare n. 17/E del 29 aprile 2016 delle Entrate fornisce ai contribuenti una guida su rate, termini e interessi per i versamenti delle somme a seguito di controlli, alla luce delle novità del D.Lgs. n. 159/2015



L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 17/E pubblicata venerdì 29 aprile, ha fornito chiarimenti in merito a rate, termini e interessi delle somme da versare a seguito dei controlli dell’Agenzia stessa. Il documento di prassi chiarisce, in sostanza, l’ambito temporale di applicazione delle semplificazioni introdotte dal D.Lgs. n. 159/2015 nei differenti casi di comunicazione ai contribuenti dell’esito dei controlli. Ad esempio, viene precisato che, in caso di pagamenti a seguito delle comunicazioni degli esiti dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni, il numero massimo di rate per debiti fino a 5.000 euro è stato innalzato a 8 rate trimestrali di pari importo (prima erano 6). Inoltre, nei pagamenti a seguito di accertamenti con adesione, il numero di rate per debiti sopra i 50.000 euro è stato innalzato ad un massimo di 16 rate (prima erano 12) trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre (precedentemente il termine variava in funzione della data del primo versamento).

Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di rateazione (al tasso legale) calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata, indipendentemente dalla data in cui è stato eseguito il versamento (precedentemente detti interessi erano calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata).

Fonte: Agenzia delle Entrate



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