News Pubblicata il 23/02/2016

Contratto alimentari cooperative: contributi al fondo di assistenza integrativa

Confermato fino al 31.5.2016 il contributo mensile delle cooperative al fondo di assistenza integrativa anche in assenza di adesione dei lavoratori



L'art. 64 del CCNL Alimentari cooperative stabiliva che dal 1° gennaio 2016 vi fosse  la possibilità del lavoratore di implementare di € 2 mensili (per dodici mensilità) il contributo al Fondo di assistenza sanitaria integrativa. In assenza di manifestazione del lavoratore di contribuire con la propria quota al Fondo, lo stesso decade dall'iscrizione e cessa automaticamente la contribuzione da parte dell'impresa.

Le parti sociali (AGCI-AGRITAL, LEGACOOP-AGROALIMENTARE, FEDAGRI-CONFCOOPERATIVE e FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL), con l’accordo 14 dicembre 2015, convengono di sospendere gli effetti della mancata contribuzione volontaria del lavoratore sino al 31 maggio 2016. A decorrere dal 1° giugno 2016 i lavoratori potranno manifestare la volontà di contribuire al Fondo con proprio contributo stabilito dall'art. 64 del CCNL. Resta inteso che le aziende sino a tale data provvederanno al versamento del contributo mensile di € 10,00 come previsto dall'art. 64 del CCNL.

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Fonte: Fisco e Tasse



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