News Pubblicata il 02/11/2015

Rimborso chilometrico, tassato il surplus quando la trasferta parte da casa

Se per una trasferta un dipendente parte dalla propria casa anziché dalla sede di lavoro compiendo un tragitto più lungo, il surplus di rimborso va tassato come reddito imponibile



L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 92/E pubblicata il 30 ottobre scorso, è intervenuta sul tema del rimborso chilometrico al dipendente, con riferimento al caso in cui il dipendente che fa la trasferta parte dalla propria residenza anziché dalla sede di lavoro. Le Entrate hanno precisato che, come previsto dal comma 5 dell’articolo 51 del Tuir, che definisce il regime fiscale delle trasferte fuori e dentro il comune della sede di servizio, l’indennità chilometrica, per le missioni fuori comune, è totalmente esentasse per il tragitto sede/luogo di missione, sempreché, naturalmente, i rimborsi siano in linea con le tabelle Aci che tengono conto del tipo di auto utilizzata e della distanza percorsa. Al contrario, l’eccedenza di rimborso per il tragitto casa/missione, più lungo rispetto a quello sede/missione, concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente imponibile, previsto dall’articolo 49 del Tuir e determinato in base al principio di onnicomprensività del successivo articolo 51, comma 1. In tale importo, vanno considerate tutte le somme che il datore di lavoro corrisponde al dipendente anche a titolo di rimborso spese.

Fonte: Fisco Oggi



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