News Pubblicata il 28/07/2015

Voluntary disclosure: chiarito l'ambito della procedura

La voluntary disclosure è applicabile anche nel caso di investimenti e attività finanziarie detenuti in Paesi dell’Ocse che non hanno posto riserve alla possibilità di scambiare informazioni bancarie



La disciplina di favore prevista dalla procedura della voluntary disclosure, sia con riguardo al raddoppio dei termini che alla determinazione delle sanzioni, trova applicazione anche nel caso di investimenti e attività finanziarie detenuti a Singapore, così come a Cipro, Malta, San Marino, Lussemburgo e Corea del Sud e comunque nei Paesi dell’Ocse che non hanno posto riserve alla possibilità di scambiare informazioni bancarie (ad esempio, gli Stati Uniti). E' stato uno dei chiarimenti forniti dalla Circolare n. 27/E del 23 luglio scorso. La circolare ha anche chiarito che i contribuenti possono scegliere in base alla propria valutazione di convenienza legata alle violazioni commesse, se ricorrere alla procedura di collaborazione volontaria o al ravvedimento operoso.

Fonte: Agenzia delle Entrate



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