News Pubblicata il 19/03/2014

Modello Eas entro il 31 marzo

Non serve una nuova comunicazione nel caso in cui siano cambiati i dati identificativi del rappresentante legale o dell’associazione, e tali modifiche siano già state comunicate attraverso i quadri B e C dei modelli AA5/6 (per i soggetti non titolari di partita Iva) e AA7/10 (per i soggetti titolari di partita Iva).



Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro entro il 31 marzo devono comunicare, attraverso il modello Eas, le informazioni rilevanti per il fisco, necessarie alla verifica dei requisiti che danno accesso alle agevolazioni tributarie in base all’articolo 30, comma 1, del Dl 185/2008. I dati vanno comunicati solo in caso di modifiche intervenute nel 2013. La presentazione del modello deve avvenire con modalità telematiche, direttamente dall’associazione o tramite gli intermediari abilitati. La presentazione oltre i termini del modello Eas è comunque rimediabile attraverso l'istituto della rimessione in bonis (articolo 2, comma 1, Dl 16/2012), entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (pertanto il 30 settembre 2014) e versando, contestualmente, senza possibilità di compensazione, la sanzione di 258 euro, tramite il modello F24 (codice tributo “8114”).

Fonte: Fisco Oggi



TAG: Terzo Settore e non profit