News Pubblicata il 31/01/2014

Cassazione su retroattività della modifica art. 18 Legge Fornero

Sentenza Corte di Cassazione sezione lavoro n. 301/ 2014



La Cassazione civile, sez. lavoro del 9 gennaio 2014, n. 301 ha stabilito che l’art. 18 della legge n. 300/1970, come riformato dall’art. 1, comma 67, della legge n. 92/2012, e che contiene disposizioni a tutela del lavoratore da applicare in caso di dichiarazione di licenziamento illegittimo, non ha efficacia retroattiva. Nel caso di specie una società per azioni aveva presentato ricorso dinanzi alla Suprema Corte per chiedere la cassazione della sentenza emessa dal Giudice di Appello, con la quale veniva condannata, a seguito della dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimato contro un suo dipendente, al pagamento a titolo risarcitorio dell’ammontare delle retribuzioni maturate nel periodo, e alla reintegrazione del lavoratore nel suo posto di lavoro.
La società aveva posto a supporto delle sue ragioni, tra le altre, anche il riferimento allo jus superveniens costituito dal nuovo testo dell’art. 18 legge n. 300/70, come modificato dall’art. 1 co. 42° legge n. 92/2012, nuovo testo entrato in vigore il 18/7/2012 e che per licenziamenti come quello in discorso (annullato per violazione del cd. repechage) prevede non più la tutela reintegratoria, ma una mera tutela indennitaria.

Fonte: Fisco e Tasse



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