News Pubblicata il 21/01/2014

Trasferimento terreni, resta l'agevolazione per la piccola proprietà contadina

Resta applicabile l’agevolazione riservata alla piccola proprietà contadina, che prevede le imposte di registro e ipotecaria in misura fissa e l'imposta catastale pari all'1%



La disciplina delle imposte indirette sui trasferimenti immobiliari (registro, ipotecaria e catastale) è cambiata a partire dal 1° gennaio 2014 per effetto di due interventi normativi: l'art. 10 del D. Lgs. n. 23/2011 e l'art. 26 del D.L. n. 104/2013. La prima norma, in particolare, non solo ha modificato le aliquote, ma ha anche soppresso tutte le esenzioni ed agevolazioni tributarie, anche se previste da leggi speciali. Ora, la Legge di Stabilità 2014 ha disposto che resta comunque applicabile l’agevolazione riservata alla piccola proprietà contadina ex art. 2, comma 4-bis, D.L. n. 194/2009 (imposte di registro e ipotecaria fisse e imposta catastale pari all'1%). Inoltre, è stato integrato l’art. 1, comma 1, della Tariffa parte I allegata al DPR n. 131/1986, stabilendo l’applicazione dell’imposta di registro del 12% sui trasferimenti di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella gestione previdenziale.

Fonte: Fisco e Tasse



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