News Pubblicata il 14/01/2014

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Call center e legge di stabilita’ 2014

Incentivo per la continuità occupazionale nei call center al comma 22 della Legge di stabilità



Il comma 22 della L. 147/2013, c.d. Legge di Stabilità 2014 regola l’incentivazione alla continuità di servizio nei call center. Infatti, è previsto che per salvaguardare la continuità occupazionale  in favore delle aziende che hanno attuato entro le scadenze previste le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto concesso, per l'anno 2014, un incentivo pari a un decimo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ciascuno dei lavoratori stabilizzati, per un periodo massimo di dodici mesi. L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro esclusivamente tramite conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi. Il valore mensile dell'incentivo non può superare l'importo di 200 euro per lavoratore. Il valore annuale dell'incentivo non può superare 3 milioni di euro per ciascuna azienda e non può comunque superare il 33 per cento dei contributi previdenziali pagati da ciascuna azienda nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per il personale stabilizzato entro i termini predetti e ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013.
Con apposito decreto ministeriale saranno definite le modalità attuative, ivi incluse le modalità di interruzione dell'incentivo al raggiungimento delle soglie massime di erogazione per ciascuna azienda ovvero del limite massimo di spesa complessivo programmato.

Fonte: Fisco e Tasse



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