News Pubblicata il 18/12/2013

Licenziamento disciplinare e immediatezza della contestazione

Sentenza Cassazione civile n. 27390/2013



La Cassazione civile, sezione lavoro, 6 dicembre 2013, n. 27390 ha stabilito che in tema di rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest'ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo. Ne consegue che entrambi gli atti di recesso sono in sé astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente.

Fonte: Fisco e Tasse



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