News Pubblicata il 23/07/2013

Danno da demansionamento: onere della prova sul lavoratore

Nella sentenza 17879/2013 la Cassazione ribadisce il concetto già espresso recentemente per cui il danno non patrimoniale e il conseguente risarcimento non sono effetti automatici di ogni demansionamento



La Cassazione  civiile, sez. lav., 18 luglio 2013, n. 17879 ha stabilito che, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio - dall'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Orientamento già espresso nella sentenza 14214/2013
Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore l'onere  non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova - art. 2697 c.c. - del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale.

Fonte: Fisco e Tasse



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