News Pubblicata il 14/09/2012

Fatture con IVA differita da contabilizzare al momento dell’emissione

Nuovo orientamento per la Cassazione che conferma gli obblighi contabili per le fatture con IVA ad esigibilità differita ad evitare il reato di evasione fiscale



La corte di Cassazione con sentenza 33585 del 31 Agosto ha confermato la giurisprudenza di merito e stabilito che in caso di fatture emesse con la dicitura “ fattura emessa con IVA ad esigibiilità differita “ si applica il comma 3 art. 6 del DPR 633/1972 che considera effettuata l’operazione alla data della fattura o del pagamento derogando l’ordinaria individuazione del momento impositivo . Per questo motivo gli obblighi contabili ai fini IVA vanno eseguiti nel momento stesso dell’emissione della fattura, e, in mancanza, il contribuente commette il reato di dichiarazione infedele

Fonte: Fisco Oggi



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