News Pubblicata il 27/06/2010

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Mercoledi 30 giugno ultimo appello per il 5 per mille

L'obbligo riguarda non solo le associazioni di volontariato, ma anche le associazioni sportive dilettantistiche e le fondazioni riammesse al contributo per gli anni 2007/2008



Entro il 30 giugno 2010, mercoledi, ultimo giorno per la presentazione della dichiarazione sostitutiva per il cinque per mille. 

L'obbligo riguarda gli enti del volontariato che sono stati iscritti, a seguito della domanda presentata il 7 maggio 2010,  nell’elenco del 5 per mille per il 2010, e deve attestare  il possesso dei requisiti  per accedere al beneficio.

Alla  dichiarazione, che  deve essere presentata su  modello conforme a quello approvato,  deve essere allegato copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell'associazione o ente. Dichiarazione e documento vanno quindi spediti, con raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Direzione regionale delle Entrate dove si trova la sede legale dell’ente.


Analogo obbligo riguarda  le associazioni sportive dilettantistiche che hanno presentato domanda di iscrizione per il 5 per mille 2010 i quali  però devo spedire la dichiarazione sostitutiva con raccomandata r.r., all’Ufficio territoriale del Coni nel cui ambito ha sede l’associazione.

Sempre entro il 30 giugno scade  il termine per presentare le dichiarazioni sostitutive da parte dei rappresentanti delle fondazioni riconosciute,  ammesse al cinque per mille per gli anni 2007 e 2008 a seguito dell'ampliatamento delle tipologie  al contributo effettuato dalla  legge 73/2010.

In  particolare, sono ammesse per il 2007 le fondazioni riconosciute che operano, tra gli altri, nei settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, d’istruzione e formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell’arte.

Per l’esercizio 2008, invece, l’estensione si applica alle fondazioni attive negli stessi settori, che operano senza fini di  lucro e in via esclusiva o prevalente.

La dichiarazione sostitutiva deve essere spedita, sempre con raccomandata con ricevuta di ritorno e corredata dal documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’ente che sottoscrive la dichiarazione, alla Direzione regionale delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova la propria sede legale.

Fonte: Agenzia delle Entrate



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