News Pubblicata il 29/12/2009

Adesione solo con le garanzie

L’accertamento con adesione assume efficacia con il versamento e le garanzie



La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 26681/09, depositata il 18 Dicembre 2009, contraddice una propria sentenza di marzo, in tema di accertamento con adesione ordinario. Con la sentenza di Dicembre, viene stabilito che il perfezionamento dell’accertamento di adesione avviene con il versamento delle somme dovute; in caso di pagamento rateizzato, l’accertamento con adesione ordinario assume efficacia con il versamento della prima rata e il rilascio delle garanzie previste. La stessa sezione tributaria della Cassazione, con sentenza numero 10086 del 30 Aprile 2009, ha affermato che dopo la firma dell’accertamento con adesione, il ricorso contro l’atto di accertamento è inammissibile dato che la semplice sottoscrizione dell’accordo comporta l’obbligo del pagamento che deriva dall’accordo stesso.

Fonte: Il Sole 24 Ore



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