La norma di riferimento per valorizzare le attività finanziarie da regolarizzare con lo scudo risiede nell’art. 14, comma 5 bis, del decreto legge n. 350/01. Per le attività finanziarie rimpatriate diverse dal denaro il costo fiscalmente riconosciuto sarà il costo di acquisto documentato e, in mancanza della dichiarazione di acquisto alternativamente: l’importo risultante da apposita dichiarazione sostitutiva (D. Lgs. 461/97 art. 6 comma 3) ovvero l’importo indicato nella dichiarazione riservata.
Il tetto massimo sarà in ogni caso il valore normale.
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