Con la sentenza numero 9316 del 17 Aprile 2009, la Seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha annullato una sanzione irrogata ad una società, che aveva eseguito una sollecitazione costituita da un’offerta al pubblico di contratti d’investimento immobiliare in mancanza della preventiva comunicazione e dell’invio del prospetto informativo alla Consob. A parere della Cassazione, gli acquisti immobiliari non possono essere ricompresi nella categoria degli strumenti finanziari previsti dal Testo unico della finanza.