News Pubblicata il 23/01/2008

Il contraddittorio poggia sull’avviso di ricevimento

Regole per le notifiche



Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 627 del 14 Gennaio 2008, in tema di validità degli atti notificati a mezzo del servizio postale ha precisato che l’avviso di ricevimento del ricorso notificato per posta costituisce la prova della regolare instaurazione del contraddittorio. Questa regola vale anche quando l’ufficiale giudiziario, con raccomandata, dà notizia al destinatario di aver compiuto tutte le formalità prescritte dalla legge nei casi di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia dell’atto.

Fonte: Il Sole 24 Ore



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