News Pubblicata il 03/09/2007

Il ravvedimento ora dà spazio agli intermediari

Anche gli intermediari possono fruire del ravvedimento operoso



Gli intermediari incaricati alla trasmissione delle dichiarazioni possono fruire del ravvedimento operoso e di tutti gli altri istituti previsti dal sistema sanzionatorio amministrativo in materia tributaria. Tale aspetto assume rilevanza qualora l’intermediario non trasmetta o trasmetta tardivamente il modello Unico. L’articolo 7 bis del D.Lgs. 241/1997 prevede che in caso di omessa o tardiva trasmissione telematica della dichiarazione si applica nei confronti degli incaricati la sanzione amministrativa da 516 a 5.164 euro.

Fonte: Il Sole 24 Ore



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