Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge del 29.03.2024 n. 39 contenente misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119 -ter del DL 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria, con il quale il Governo ha introdotto anche ulteriori modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura relativamente ai bonus edilizi.
Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo e ora è atteso in Senato per la sua conversione in legge.
La disposizione contenuta all'art.1 del decreto in oggetto, apporta modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti fiscali contenuta nell’articolo 2 del DL 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, il quale aveva previsto che, a partire dal 17 febbraio 2023, non fosse più consentito di esercitare le opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni spettanti per la realizzazione degli interventi edili elencati nell’articolo 121, comma 2, DL 19 maggio 2020, n. 34.
Tale norma aveva previsto delle eccezioni per le spese sostenute da determinate tipologie di soggetti (IACP, cooperative, enti del Terzo settore) ovvero per gli interventi realizzati sugli immobili danneggiati da eventi sismici.
Il comma 1, lettera a) dell'art.1, fa venire meno la deroga al blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito a favore degli IACP, delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa ed enti del Terzo settore. Tale soppressione non agisce per gli interventi realizzati su immobili danneggiati da eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e da quelli accaduti a partire dal 24 agosto 2016 nei comuni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
E' previsto tuttavia un regime transitorio, che consente l’applicazione delle disposizioni previgenti più favorevoli, fissate dell’articolo 2, commi 3-bis e 3-quater, del DL n. 11/2023, in caso di spese sostenute in relazione a interventi per i quali, in data precedente al 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del decreto in esame):