Normativa Pubblicata il 29/01/2019

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Assistenza fiscale e aggiornamento indirizzo telematico per il flusso 730-4

In caso di cancellazione dell'indirizzo telematico, in sede di trasmissione delle Certificazioni Uniche, i sostituti d'imposta dovranno compilare il quadro CT per ricevere gli esiti dei 730/2019



Forma Giuridica: Prassi - Circolare
Numero 3 del 25/01/2019
Fonte: Agenzia delle Entrate

I sostituti d'imposta, in sede di trasmissione delle Certificazioni uniche, dovranno compilare anche il quadro CT per comunicare il nuovo recapito presso cui ricevere gli esiti contabili dei 730 dei propri dipendenti, questo in caso di cancellazione da parte dell’Agenzia delle entrate dell’indirizzo telematico per mancato aggiornamento.

Queste le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con Circolare del 25 gennaio 2019 n. 3, dove viene ricordato che nell’ambito delle attività di assistenza fiscale, ai sensi dell’articolo 16 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, i Caf/professionisti e i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta ai propri dipendenti trasmettono all’Agenzia delle entrate in via telematica, unitamente alle dichiarazioni dei redditi modello 730, il risultato finale delle dichiarazioni modello 730-4 che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei sostituti d’imposta.

I sostituti d’imposta, a seguito della ricezione dei risultati contabili da parte dell’Agenzia delle entrate, effettuano i conguagli a debito o a credito sulle retribuzioni.

I sostituti d’imposta, ai fini dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio, hanno l’obbligo di ricevere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730-4 dei propri dipendenti tramite i servizi dell’Agenzia delle entrate. A tal fine i sostituti devono comunicare all’Agenzia delle entrate la sede telematica (propria o di un intermediario) dove ricevere i predetti risultati contabili (c.d. flusso telematico dei modelli 730-4).

La comunicazione della sede telematica può essere effettuata:

Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta non comunichi con il modello CSO la variazione dell’intermediario delegato alla ricezione dei risultati contabili delle dichiarazioni modello 730 presentate dai propri dipendenti, al fine di favorire l’aggiornamento delle informazioni relative agli intermediari delegati e agevolare l’assolvimento del conguaglio sulle retribuzioni, con la circolare n. 4/E del 2018 dell’Agenzia delle entrate, è stata prevista un’apposita procedura.

In particolare, l’intermediario cessato dall’incarico può comunicare tramite PEC all’Agenzia delle entrate l’avvenuta risoluzione del rapporto di delega. L’Agenzia delle entrate, sulla base della richiesta pervenuta, contatta il sostituto d’imposta attraverso un messaggio trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata rilevabile dal registro INI PEC – Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata – istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico, per invitarlo a presentare la comunicazione di variazione.

Alcuni sostituti d’imposta cui è stato inviato il previsto invito da parte dell’Agenzia delle entrate non hanno provveduto all’aggiornamento dell’indirizzo telematico dove ricevere i risultati contabili dei percipienti. La descritta situazione comporta una interruzione dell’assistenza fiscale visto che i risultati contabili non raggiungono il soggetto che deve eseguire il conguaglio.

Tenuto conto dell’obbligatorietà del flusso telematico, l’Agenzia provvede alla cancellazione dell’indirizzo telematico degli intermediari che hanno trasmesso la comunicazione di cessazione del rapporto e per i quali il sostituto d’imposta, nonostante la comunicazione prevista dalla circolare n. 4/E del 12 marzo 2018, non abbia provveduto a detta modifica.

A seguito della cancellazione dell’indirizzo telematico, il sostituto d’imposta rivestirà una posizione analoga a quella dei sostituti che non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello per la “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” (CSO). Pertanto, il sostituto sarà tenuto, in sede di trasmissione delle CU, a compilare il quadro CT per comunicare il nuovo indirizzo telematico.

In sede di trasmissione delle Certificazioni uniche, i sostituti d'imposta dovranno compilre il quadro CT per comunicare il nuovo recapito per gli esiti dei 730 dei propri dipendenti

Fonte: Agenzia delle Entrate


1 FILE ALLEGATO:
Circolare Agenzia delle Entrate del 25.01.2019 n. 3
TAG: Dichiarazione 730/2024: novità Circolari - Risoluzioni e risposte a Istanze