Pubblicato in GU n. 243 del 17 ottobre 2017, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2017 n. 150 che disciplina le modalità di accesso all'APE, nonchè i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del fondo di garanzia e della garanzia di ultima istanza dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
L'APE può essere richiesto dagli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che, al momento della richiesta di APE, hanno un'eta' anagrafica minima di 63 anni e che maturano il diritto a una pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi, purche' siano in possesso del requisito contributivo minimo di venti anni e la loro pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all'APE richiesta, sia pari o superiore, al momento dell'accesso alla prestazione, a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell'assicurazione generale obbligatoria.
Non possono ottenere l'APE coloro che sono gia' titolari di un trattamento pensionistico diretto.
La domanda di certificazione del diritto all'APE è presentata dal soggetto richiedente all'INPS direttamente o attraverso un intermediario autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, specificamente delegato dal richiedente, rispetto al quale l'INPS verifica, in conformita' alle norme vigenti, la validita' della delega.
Allegati al presente decreto i modelli da utilizzare:
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