L'Agenzia delle Entrate, con Provvedimento del 28 ottobre 2016 n. 182070, ha definito le informazioni da trasmettere, delle regole e soluzioni tecniche e dei termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute, per l’esercizio della relativa opzione e per la messa a disposizione delle informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127.
L’opzione può essere esercitata tramite i servizi telematici delle Entrate entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati e che l’opzione ha effetto per l’anno solare di inizio e per i 4 anni solari successivi. Per i soggetti che iniziano l’attività in corso d’anno che intendono esercitare l’opzione sin dal primo giorno di attività, l’opzione ha effetto dall’anno solare in cui è esercitata.
N.B. Con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2016 n. 212804 viene garantita ai contribuenti una più ampia finestra temporale per l’esercizio dell’opzione: quest’ultima, infatti, in fase di prima applicazione, con riferimento alle fatture e ai corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel periodo d’imposta 2017 e nei 4 successivi, potrà essere esercitata entro il 31 marzo 2017.
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