Normativa Pubblicata il 27/09/2016

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Le nuove regole sulla deducibilità dei costi per operazioni con paesi black list

Chiarimenti delle Entrate che con Circolare del 26.09.2016 n. 39 fornisce un quadro completo delle vecchie e nuove regole sulla deducibilità dei costi per operazioni con Paesi a fiscalità privilegiata



Forma Giuridica: Prassi - Circolare
Numero 39 del 26/09/2016
Fonte: Agenzia delle Entrate

Il regime sulle restrizioni piene alla deducibilità dei costi black list, che per lungo tempo ha governato le transazioni effettuate con fornitori localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata, è stato sostituito - in una prima fase - da un regime basato su limitazioni parziali collegate ad un certo limite prestabilito (i.e. eccedenza rispetto al valore normale del bene o servizio acquistato), fino a giungere, con l’ultimo intervento normativo (Legge di stabilità 2016), ad ammettere i costi in esame alle regole ordinarie di deducibilità previste per la generalità dei componenti negativi di reddito, questo quello che emerge da un'analisi della recente evoluzione normativa che ha caratterizzato la disciplina dei costi black list emerge un deciso mutamento nell’approccio adottato dal legislatore fiscale.

Infatti, la disciplina riguardante il regime di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con imprese e professionisti residenti ovvero localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata (di seguito costi black list), contenuta nell’articolo 110, commi da 10 a 12-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), è stata riformata per effetto di importanti interventi normativi succedutesi nel corso del 2015 e 2016.

Al riguardo, giova ricordare che la disciplina delle transazioni intercorse con controparti estere è stata introdotta nel nostro ordinamento con l’articolo 11, comma 12, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, prevedendo la totale indeducibilità dei relativi costi, salvo dimostrazione di specifiche esimenti, in deroga ai principi generali di rilevanza fiscale dei componenti negativi di reddito contenuti nell’articolo 109 del TUIR.

Con la Circolare pubblicata ieri 26 settembre 2016 m. 39/E l'Agenzia delle Entrate commenta le modifiche alla disciplina in esame introdotte dalle seguenti disposizioni normative:

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Fonte: Agenzia delle Entrate


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Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 26.09.2016 n. 39/E
TAG: Black List - White List - Paradisi Fiscali Circolari - Risoluzioni e risposte a Istanze