Normativa Pubblicata il 25/03/2013

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Cud 2013: nuove modalità di rilascio da parte dell'Inps

Dal 2013 la Certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati (Cud 2013) verrà rilasciata dall'Inps in modalità telematica, rimanendo comunque nella facoltà del cittadino di richiedere la trasmissione del CUD in forma cartacea; le istruzioni operative e le modalità attuative relative alla trasmissione telematica del CUD nella Circolare Inps del 23.02.2013 n. 32, aggiornata con i Messaggi del 13.03.2013 n. 4428, del 21.03.2013 n. 4909 e del 22.03.2013 n. 5024



Forma Giuridica: Prassi - Circolare
Numero 32 del 26/02/2013
Fonte: Inps

A seguito delle recenti disposizioni legislative (Legge di Stabilità) previste sia per la riduzione della spesa pubblica
che per la telematizzazione dei rapporti tra la pubblica amministrazione ed i cittadini, a decorrere dal 2013,, l'Inps rilascerà  la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione ed assimilati (CUD) attraverso il canale telematico. Con Circolare del 26 Febbraio 2013 n. 32 l'Inps fornisce le istruzioni operative e le modalità attuative relative alla trasmissione telematica del CUD.
Come precisato dall'Inps il cittadino potrà visualizzare e stampare il proprio CUD direttamente dal sito istituzionale www.inps.it secondo il seguente percorso: “Servizi al cittadino” inserimento codice identificativo PIN“Fascicolo previdenziale per il cittadino”
Chi non è ancora in possesso del PIN può richiederlo:
Ai cittadini in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata CEC-PAC, noto all’Istituto, il CUD verrà recapitato alla corrispondente casella PEC.
Modalità alternative per ottenere il CUD
Come indicato in premessa, le recenti disposizioni di legge in merito alla digitalizzazione dei procedimenti amministrativi e di riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni, tendono ad escludere l’utilizzo del canale postale per l’invio delle comunicazioni e delle certificazioni, con l’evidente scopo di abbattere i conseguenti tempi e costi di consegna.
Per coniugare tali obiettivi di efficientamento dei processi di produzione, con l’esigenza di mantenere un canale fisico di accesso alla certificazione in questione, nell’interesse di quel significativo segmento di utenza che non possiede le dotazioni e le competenze necessarie per la piena fruizione dei servizi on line, l’Istituto ha approntato adeguate modalità alternative per ottenere il CUD in formato cartaceo.
Sarà, pertanto, possibile richiedere ed ottenere in tempo reale la consegna del suddetto certificato utilizzando i seguenti canali di accesso:
Con Messaggio n. 4428 del 13.03.2013, che qui di seguito riportiamo, ad integrazione della Circolare n. 32 del 26 febbraio 2013, l'Inps comunica l'attivazione di nuovi strumenti di richiesta e trasmissione del CUD e per fornire alcuni ulteriori chiarimenti al riguardo:
Gli utenti dell’Istituto potranno trasmettere la richiesta del proprio CUD, indirizzandola a richiestaCUD@postacert.inps.gov.it, utilizzando anche la posta elettronica ordinaria.
All’email di richiesta dovranno essere allegate l’istanza (debitamente firmata e digitalizzata) e la copia (digitalizzata fronte/retro) di un documento di riconoscimento valido del richiedente, in conformità a quanto previsto dal terzo comma dell’art. 38 del DPR. N.445/2000 in ordine alle modalità di invio e sottoscrizione delle istanze.
Ricevuta la richiesta nella modalità sopra descritta, il CUD verrà trasmesso all’indirizzo di posta elettronica indicato dal richiedente.
Per ottenere la certificazione in parola il cittadino interessato ha facoltà di avvalersi, previo conferimento di specifico mandato, oltre che di un Centro di assistenza fiscale, di uno degli altri soggetti (professionisti) compresi tra quelli abilitati all’assistenza fiscale, di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che abbia stipulato con l’Istituto la convenzione per la trasmissione dei modelli RED, in corso di validità.
Il mandato, unitamente a copia di un documento di identità del cittadino, deve essere conservato dal professionista ed esibito a richiesta dell’INPS.
Con Messaggio del 21.03.2013 n. 4909, avente ad oggetto Rilascio Cud 2013 – integrazioni
Viene precisata ulteriormente la platea dei soggetti abilitati al rilascio del CUD.
Ai soli fini della stampa e del rilascio del CUD e funzionalmente alla presentazione in via telematica all’amministrazione finanziaria della dichiarazione dei redditi, l’Istituto ha provveduto ad abilitare all’accesso al servizio in oggetto, tutti i soggetti di cui all’art. 3 comma 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, in possesso di certificato Entratel in corso di validità.
Per chiarezza e facilità di lettura, si riporta di seguito l’elencazione dei soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni dei redditi effettuata dalla norma sopra citata:
3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commercialisti e dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c); del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (d), nonche' quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro delle finanze.
Si ribadisce che l’erogazione del servizio in oggetto è ammessa solo su specifica richiesta del cittadino interessato e dietro rilascio di apposito mandato. Il soggetti abilitati alla stampa ed al rilascio del CUD sono tenuti a conservare il mandato conferito dal cittadino, unitamente ad una copia del documento di identità dello stesso e ad esibirli a richiesta dell’Istituto.
All’atto dell’accesso in procedura il soggetto incaricato dovrà dichiarare il possesso della delega ed il rispetto di quanto previsto dal D.lgs 196/2003, riguardo al trattamento e alla divulgazione dei dati personali.

Fonte: Inps


1 FILE ALLEGATO:
Circolare Inps del 26/02/2013 n. 32
TAG: Circolari - Risoluzioni e risposte a Istanze Lavoro Dipendente