Normativa Pubblicata il 12/11/2012

Niente Scheda Carburante se si utilizzano per l’acquisto esclusivamente carte di credito, di debito e prepagate

Esonero dall'obbligo della scheda carburante per i soggetti IVA che effettuano l'acquisto esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate; queste le novità introdotte dal decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 ("decreto sviluppo”) e chiarite con la presente Circolare dell'Agenzia del 9.11.2012 n. 42



Forma Giuridica: Prassi - Circolare
Numero 42 del 09/11/2012
Fonte: Agenzia delle Entrate

Chiarimenti forniti con la Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 9 Novembre 2012 n. 42, in merito agli effetti delle disposizioni normative introdotte dal Decreto sviluppo relative alla soppressione della scheda carburante per gli acquisti di carburante da parte dei soggetti IVA nell’esercizio d’impresa, arte o professione, che effettuano l’acquisto mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del D.P.R. n. 605 del 1973.

La norma esonera dall’obbligo della scheda carburante solo coloro che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate.
Ne consegue che i soggetti che effettuano i pagamenti anche mediante mezzi diversi (es. contanti) sono tenuti all’adozione della scheda carburante per tutti gli acquisti di carburante effettuati nel periodo d’imposta.

Fonte: Agenzia delle Entrate


1 FILE ALLEGATO:
Circolare del 9/11/2012 n. 42
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