Normativa Pubblicata il 16/02/2007

Irap e presupposto dell'autonoma organizzazine

Si ha esercizio di attività autonomamente organizzata soggetta ad IRAP quando l'attività abituale ed autonoma del contribuente da luogo ad un'organizzazione dotata di un minimo di autonomia che potenzi ed accresca la sua capacità produttiva, questo il chiarimento della Cassazione con Sentenza del 16/02/2007 n. 3672



Forma Giuridica: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Numero 3672 del 16/02/2007
Fonte: Corte di Cassazione

Si ha esercizio di "attività autonomamente organizzata" soggetta ad IRAP quando l'attività abituale ed autonoma del contribuente dia luogo ad un'organizzazione dotata di un minimo di autonomia che potenzi ed accresca la capacita' produttiva del contribuente stesso. Di guisa che l'imposta non risulta applicabile ove in concreto i mezzi personali e materiali di cui si sia avvalso il contribuente (nel caso di specie un dottore commercialista) costituiscano un mero ausilio della sua attività personale, simile a quello di cui abitualmente dispongono anche soggetti esclusi dall'applicazione dell'IRAP (collaboratori continuativi, lavoratori dipendenti).

Fonte: Corte di Cassazione


1 FILE ALLEGATO:
Sentenza Cassazione del 16/02/2007 n. 3672
TAG: Difendersi dall'Irap: come chiedere il Rimborso Irap