Normativa Pubblicata il 22/10/2010

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L'Avviso Bonario non può essere impugnato

Le comunicazioni emesse nei confronti dei contribuenti, cd. Avvisi bonari, non sono immediatamente impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie, questo quanto chiarito dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 110 del 22/10/2010



Forma Giuridica: Prassi - Risoluzione
Numero 110 del 22/10/2010
Fonte: Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le comunicazioni emesse nei confronti dei contribuenti, ai sensi degli artt. 36-bis, comma 3, del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis, comma 3, del DPR n. 633 del 1972, (cd. Avviso Bonario) non sono impugnabili in quanto si tratta di un invito a fornire chiarimenti non contenente alcuna pretesa tributaria.

Si tratta delle seguenti comunicazioni:

L’art. 36-bis, comma 3, del DPR n. 600 del 1973, prevede che “quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ... l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d’imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto d’imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all’amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione”.

Analoga disposizione è contenuta in materia di Iva nell’indicato art. 54-bis, comma 3, del DPR n. 633 del 1972.Inoltre, ai sensi dell’art. 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. “Statuto del contribuente”), “Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi tematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta”.

Fonte: Agenzia delle Entrate


1 FILE ALLEGATO:
Risoluzione del 22/10/2010 n. 110
TAG: Accertamento e controlli