La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2559 del 2 febbraio 2009, si è pronunciata in materia di rapporti patrimoniali tra i coniugi, con riferimento alla partecipazione societaria di uno di essi. Secondo la sentenza, l'iniziale partecipazione di uno dei coniugi ed i suoi successivi aumenti, rientrano tra gli acquisti che costituiscono oggetto della comunione legale tra i coniugi, anche se effettuati durante il matrimonio ad opera di uno solo di essi, e con beni personali.