Normativa Pubblicata il 10/06/2008

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Patto di non concorrenza - trattamento fiscale delle somme erogate

Agenzia delle Entrate - Risoluzione del 10/06/2008 n. 234



Forma Giuridica: Prassi - Risoluzione
Numero 234 del 10/06/2008
Fonte: Agenzia delle Entrate

Forniti chiarimenti in merito alla tassazione delle somme a titolo di patto di non concorrenza corrisposte ad un ex dipendente, in particolare viene precisato che le somme percepite da un ex dipendente non residente, in seguito alla stipula di un patto di non concorrenza, sono da considerare come redditi di lavoro dipendente, di conseguenza imponibili nello Stato in cui è stata svolta l'attività da cui derivano i compensi.

Nei confronti dei soggetti non residenti la tassazione delle predette somme trova la sua disciplina nell'art. 23, comma 2, lett. a), del TUIR, il quale reca una presunzione assoluta in base alla quale, indipendentemente dal verificarsi delle condizioni di cui alle lettere c), d), e) e f) del comma 1 dello stesso articolo 23 - che subordinano la tassazione dei redditi prodotti dai non residenti alla circostanza che le attività o i beni da cui derivano siano esercitate o si trovino nel territorio dello Stato - alcuni redditi, tra cui vanno ricomprese le somme dovute sulla base di un patto di non concorrenza, si considerano prodotti nel territorio dello Stato se corrisposti :

Relativamente al caso specifico, il lavoratore dipendente che ha percepito le somme derivanti dalla sottoscrizione del patto di non concorrenza è un soggetto residente in Belgio.

Com'è noto tra Italia e Belgio esiste una convenzione - datata 3 aprile 1989, n. 148 - volta ad evitare le doppie imposizioni regolatrice dei rapporti economici tra i cittadini dei rispettivi Stati.

L'articolo 15 della predetta convenzione, rubricato "Lavoro subordinato" dispone che "i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato".

Fonte: Agenzia delle Entrate


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Risoluzione del 10/06/2008 n. 234
TAG: Lavoro Dipendente